NORMATIVA IMPIANTI ELETTRICI

Il contesto normativo

L’articolo 71 del Decreto Legislativo 81/2008 obbliga il datore di lavoro a sottoporre le attrezzature di lavoro, indicate nell’ Allegato VII, a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.  Le attrezzature di lavoro vengono suddivise in 3 macro-categorie:
Il DM 11/04/2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, definisce:
Norma Srl in qualità di Soggetto Abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può effettuare, in tutta la Regione Puglia, sia le verifiche periodiche oltre che le prime verifiche periodiche di tutte e 3 le categorie di attrezzature: SC, SP, GVR.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Nel caso di acquisto di un’attrezzatura di lavoro rientrante nell’elenco di cui all’Allegato VII del D.Lgs 81/08 il datore di lavoro deve comunicare all’ufficio INAIL competente territorialmente la messa in servizio della stessa, allegando la Dichiarazione CE di Conformità della macchina: una volta ricevuta la domanda INAIL comunicherà al datore di lavoro il numero di matricola assegnato. Successivamente, secondo le periodicità indicate dall’Allegato VII, il datore di lavoro dovrà richiedere ad INAIL ( indicando già il Soggetto Abilitato che interverrà se entro 45gg la richiesta non venga evasa dell’Ente Pubblico) la prima verifica periodica a seguito della quale verrà rilasciata anche la scheda tecnica. Nel caso di: ascensori/montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico ed idroestrattori, messi in servizio prima dell’entrata in vigore del D.M. 11/04/2011 (23 maggio 2012), la richiesta di prima verifica assolve anche la richiesta di immatricolazione.
Nel caso l’attrezzatura risulti già in possesso del numero di matricola INAIL/ISPESL e della scheda tecnica o del libretto, il datore di lavoro secondo le periodicità indicate dall’Allegato VII dovrà richiedere al Soggetto Abilitato l’esecuzione della verifica periodica successiva. Anche nel caso in cui l’attrezzatura risulti essere già stata verificata in passato da ASL o ARPAL il datore di lavoro può richiedere al Soggetto Abilitato l’esecuzione della verifica periodica successiva.
Nel caso in cui l’attrezzatura risulti essere in esercizio da oltre 20 anni il datore di lavoro dovrà sottoporre la stessa ad un’indagine supplementare finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali; la presenza di tale attestazione è necessaria ed obbligatoria al fine dell’esecuzione della verifica periodica nel caso di gru mobili, gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato.

Attrezzature per il lavoro

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