Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (artt. 80 e 84 del d.lgs. 81/08), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini.
A tal fine, il datore di lavoro redige un documento di valutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
In caso in cui un’attività abbia un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, lo stesso è sottoposto a verifica obbligatoria ex DPR 462/01 da parte di un Organismo Abilitato o dall’ Asl e Arpa. In caso di omessa verifica obbligatoria, il datore di lavoro va incontro a sanzioni amministrative che oscillano dalle 1000 alle 4800 € e ad una sanzione penale che prevede la reclusione da 2 a 4 mesi.